Art. 23.
(Decisioni sanitarie e disposizioni sulla sepoltura).

      1. Ciascuno degli stipulanti può affidare all'altro, con atto scritto, in caso di sopravvenuta incapacità, tutte le decisioni relative allo stato di salute, compresa la scelta sulla donazione degli organi.
      2. Con le stesse modalità previste dal comma 1 ciascuno degli stipulanti può affidare all'altro l'esecuzione delle proprie disposizioni riguardanti le funzioni funebri, la sepoltura o la cremazione.
      3. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 diventano inefficaci in caso di scioglimento volontario del patto civile di solidarietà.